Art. 2.

      1. A tutte le unità immobiliari dotate di un contatore autonomo dell'acqua è addebitato esclusivamente il costo dei metri cubi d'acqua di effettivo utilizzo, oltre alla relativa quota parte per eventuali costi accessori. L'addebito dei consumi effettivi è applicato anche nel caso in cui all'interno di un condominio non tutte le unità immobiliari siano dotate di contatore autonomo dell'acqua. In tal caso il consumo dell'unità dotata del contatore autonomo è scorporata dal consumo complessivo del condominio.